STATUTO PROGETTO CUCCIOLO ONLUS

Il giorno 11 Dicembre 2004 si costituisce l'Associazione denominata "Progetto Cucciolo Onlus organizzazione non lucrativa di utilità sociale" che in forma semplificata sarà denominata come "Progetto cucciolo Onlus" - Registrata a Firenze il 28.12.2004 al n° 102055.

Art. 1 - Denominazione

È costituita l’associazione denominata "PROGETTO CUCCIOLO ONLUS" di seguito detta "Associazione". L’Associazione si riconosce nello spirito della Convenzione sui diritti dell’Infanzia approvata dall’Assemblea delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e nelle risoluzioni del Parlamento Europeo a tutela dei minori.

L’Associazione:

Quanto indicato nel precedente comma, seguirà i limiti e le condizioni previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

L’Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 - Scopi ed attività

L’Associazione ritiene che: Il nome scelto, "Progetto Cucciolo", sia la sintesi del concetto di attenzione alla sofferenza dell’individuo, essendo questi, nei confronti del mondo reale, un piccolo cucciolo spaventato.
Da questa riflessione parte il progetto di interessarsi di tutti quegli aspetti sofferenti dei "cuccioli" feriti dalla vita e spaventati dalla durezza della realtà.
Il nostro intervento lo immaginiamo realizzato in una fascia di età che va da 0 a 100 anni, convinti come siamo che in tutti noi sopravvivano aspetti "cuccioli" bisognosi di amorevole assistenza specializzata. Una maggiore attenzione del nostro intervento e delle nostre energie sarà rivolta verso l’infanzia, perché prevenire il disagio e l’isolamento dell’individuo può contribuire a operare una trasformazione profonda dell’orientamento personale e collettivo.
L'Associazione pertanto intende realizzare attività di carattere socio-assistenziale finalizzate alla promozione educativa delle persone, con particolare attenzione a coloro che soffrono di patologie psicologiche e psicosomatiche, ai minori in stato di bisogno ed alle loro famiglie.
Per il perseguimento dei propri scopi, anche in sinergia con istituzioni pubbliche e private, si prevede l'attivazione di: un servizio di consulenza e orientamento al fine di realizzare centri di aggregazione e promozione culturale; ricerche-intervento su situazioni problematiche e programmi di formazione rivolti ad operatori che intervengano nell’ambito del disagio e dell’isolamento dell’individuo; azioni informative, culturali ed editoriali, anche mediante Internet.

Art. 3 - Soci

L’Associazione è libera in quanto è formata da tutti coloro che ne condividono gli ideali e le finalità e si dichiarano disposti a perseguirli, nel rispetto del presente Statuto. I Soci che si riconoscono nelle finalità dell’Associazione si distinguono nelle seguenti categorie: fondatori, ordinari, sostenitori ed onorari.

Art. 4 - Cessazione di appartenenza

Tutti i soci cessano di appartenere all’Associazione per mancato rinnovo dell’iscrizione, per recesso, per esclusione o per morte. Il rinnovo dell’iscrizione è automatico e si realizza in forza del versamento nel fondo comune della quota associativa annuale. Il recesso è sempre consentito e si effettua a norma dell’art. 2526 c.c., senza restituzione della quota associativa.
L’esclusione del socio può essere pronunciata dal Consiglio Direttivo nei seguenti casi:

L’esclusione non può essere pronunciata senza la preventiva contestazione degli addebiti al socio, il quale avrà facoltà, entro 15 giorni di esporre proprie motivazioni e giustificazioni. La delibera del Consiglio, tanto d’archiviazione che di esclusione, dovrà essere comunicata entro trenta giorni dall’emanazione.

Art. 5 - Sede, materiali e attrezzature

L’Associazione ha sede in Firenze, Via Senese 45\47. Con delibera l’Assemblea dei Soci potrà modificare il luogo della sede, nonché istituire sedi secondarie, operative ed amministrative ovunque lo riterrà opportuno. L’Associazione non può avanzare nessun tipo di diritto di possesso verso i beni immobili, materiali e attrezzature messi a disposizione in comodato gratuito dai Soci o da terzi.

Art. 6 - Risorse economiche

L’associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

I fondi sono depositati presso l’istituto di credito stabilito dal comitato. Eventuali avanzi di gestione saranno reimpiegati per il perseguimento degli scopi istituzionali.

Art. 7 - Esercizio finanziario

L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Per ciascun esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il rendiconto preventivo e consuntivo, che dovranno essere sottoposti all’approvazione dell’Assemblea rispettivamente entro il mese di dicembre ed il mese di aprile dell’anno successivo.

Art. 8 - Organi

Sono organi dell’Associazione:

Art. 9 - Assemblea dei Soci

L’Assemblea dei soci ha facoltà di istituire altri organi sociali e di determinarne i compiti. Tutti i Soci possono partecipare all’Assemblea, ma il diritto di voto è previsto solo per coloro che sono stati ammessi all’Associazione come Soci ordinari, in regola con il pagamento delle quote di adesione. Ciascun socio non può essere portatore di più di tre deleghe. 
L’Assemblea dei Soci si riunisce, in via ordinaria, una volta all’anno, per approvare il bilancio e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei Soci ordinari.
Le riunioni dell’Assemblea sono convocate dal presidente, con predisposizione dell’ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (raccomandata, fax, e-mail con conferma di lettura). 
Per la validità delle deliberazioni dell’Assemblea è necessaria la presenza, in prima convocazione, della metà dei Soci ordinari più uno, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione, le delibere sono valide qualunque sia il numero dei presenti. Le convocazioni, in ogni caso, non potranno essere effettuate in orario notturno (dalle 22 alle 8). 
Le deliberazioni dell’Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 18. Il voto è palese, tranne quello che riguarda le persone.

L’assemblea ha i seguenti compiti:

L’Assemblea è presieduta dal Presidente e, in sua assenza, dal Vice-Presidente. All’inizio dell’Assemblea il Presidente nomina un segretario, il quale redige un verbale, che verrà firmato dal segretario e dal Presidente del Consiglio Direttivo.

Art. 10 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea dei Soci ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette componenti. Esso può cooptare altri membri, in qualità di esperti. Questi ultimi possono esprimersi con solo voto consultivo. 
Il Consiglio nomina nel suo seno un Presidente, che è anche il Presidente dell’Assemblea dei Soci, il quale rimane in carica per l’intera durata del Consiglio stesso. Il Consiglio nomina inoltre al suo interno un Vice-Presidente e un Segretario. 
Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente o dal Vicepresidente o qualora lo richiedano almeno un terzo dei Consiglieri, che le stesse modalità previste per la convocazione dell’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo delibera validamente se intervengono almeno la metà più uno dei suoi componenti e a maggioranza dei voti espressi.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

Al Consiglio Direttivo spettano i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria per il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi i poteri riservati all’Assemblea dei Soci ordinari. Delibera, inoltre, sull’ammissione, la decadenza e l’esclusione dei Soci, nonché l’entità delle quote associative e di eventuali contributi straordinari. 
Delle riunioni del Consiglio viene redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il Consiglio ha facoltà di delegare i propri poteri al Presidente o ad altro membro del Consiglio stesso.

Art. 11 - Il Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei propri componenti. È il legale rappresentante dell’Associazione in ogni evenienza: ne dirige l’attività; svolge le funzioni delegate dal Consiglio Direttivo; compie tutti gli atti giuridici che impegnano l’Associazione, quali la stipula di convenzioni, sottoscrizioni di contratti e compie tutti gli atti relativi all’organizzazione delle attività sociali. 
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del comitato, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente. 
Un mese prima della scadenza naturale del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l’Assemblea dei Soci per la nuova elezione.

Art. 12 - Il Segretario

Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

Art. 13 - Il Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è organo consultivo dell’associazione ed è composto da un numero variabile di membri, scelti e nominati dal Consiglio Direttivo tra le persone fisiche e giuridiche, enti, ed istituzioni italiane e straniere particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nelle materie di interesse dell’associazione. 
Il Comitato Scientifico svolge, in collaborazione con il Consiglio Direttivo ed il Presidente, una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio Direttivo ne richieda espressamente il parere per definire gli aspetti delle singole manifestazioni di rilevante importanza. 
Il Comitato Scientifico è presieduto e si riunisce su convocazione del Presidente. Alle riunioni del Comitato Scientifico partecipa, senza diritto di voto, il Segretario.

Art. 14- Durata delle cariche

Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Art. 15 - Collaboratori

Il Consiglio Direttivo può assumere dipendenti o collaboratori, allo scopo di perseguire le finalità dell’Associazione. A tali dipendenti e collaboratori verranno applicate le norme contrattuali relative alla tipologia dell’incarico.

Art. 16 - Collegio dei revisori

Il Collegio dei Revisori o Revisore Unico è nominato dall’Assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario o se previsto da norma di legge.

Art. 17 - Collegio arbitrale

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l’interpretazione e l’esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci oppure tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno ex bono ed aequo senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina. 
La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal Giudice di Pace di Firenze, il quale nominerà anche l’arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.

Art. 18 - Modifica dello Statuto e scioglimento dell’Associazione

L’Assemblea dei Soci si riunisce in seduta straordinaria, a maggioranza dei 2/3 (due terzi), per deliberare la modifica del presente Statuto e lo scioglimento anticipato dell’Associazione. 
In caso di scioglimento l’Assemblea generale nomina uno o più liquidatori: i beni ed eventuali attivi andranno ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 19 - Norme di rinvio

Per quanto non previsto nel presente Statuto si rimanda alla normativa dell’art. 36 e seguenti del Codice Civile e alle altre leggi riguardanti le associazioni che svolgono attività senza fini di lucro e di utilità sociale.

Art. 20 - Norme transitorie

In sede di costituzione dell’Associazione, i Soci fondatori si riconoscono come Assemblea generale e procedono alle nomine e alle determinazioni di competenza della stessa Assemblea, con gli stessi poteri. Qualora l’Assemblea generale richieda il riconoscimento della personalità giuridica, essa ha facoltà di apportare allo Statuto eventuali modifiche che vengano richieste dalla competente Autorità in ordine al riconoscimento stesso.