STATUTO PROGETTO CUCCIOLO ONLUS
Il giorno 11 Dicembre 2004 si costituisce l'Associazione denominata "Progetto Cucciolo Onlus organizzazione non lucrativa di utilità sociale" che in forma semplificata sarà denominata come "Progetto cucciolo Onlus" - Registrata a Firenze il 28.12.2004 al n° 102055.
Art. 1 - Denominazione
È costituita l’associazione denominata "PROGETTO CUCCIOLO ONLUS" di seguito detta "Associazione". L’Associazione si riconosce nello spirito della Convenzione sui diritti dell’Infanzia approvata dall’Assemblea delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e nelle risoluzioni del Parlamento Europeo a tutela dei minori.
L’Associazione:
persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale;
svolge soltanto le attività indicate nel successivo articolo e quelle ad esse direttamente connesse;
non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
in caso di scioglimento per qualunque causa, devolverà il patrimonio dell’organizzazione, sentito l’organismo di controllo, ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Quanto indicato nel precedente comma, seguirà i limiti e le condizioni previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
L’Associazione ha durata illimitata.
Art. 2 - Scopi ed attività
L’Associazione
ritiene che: Il nome scelto, "Progetto Cucciolo", sia la sintesi del
concetto di attenzione alla sofferenza dell’individuo, essendo questi, nei
confronti del mondo reale, un piccolo cucciolo spaventato.
Da questa riflessione parte il progetto di interessarsi di tutti quegli aspetti
sofferenti dei "cuccioli" feriti dalla vita e spaventati dalla durezza
della realtà.
Il nostro intervento lo immaginiamo realizzato in una fascia di età che va da 0
a 100 anni, convinti come siamo che in tutti noi sopravvivano aspetti
"cuccioli" bisognosi di amorevole assistenza specializzata. Una
maggiore attenzione del nostro intervento e delle nostre energie sarà rivolta
verso l’infanzia, perché prevenire il disagio e l’isolamento dell’individuo
può contribuire a operare una trasformazione profonda dell’orientamento
personale e collettivo.
L'Associazione pertanto intende realizzare attività di carattere
socio-assistenziale finalizzate alla promozione educativa delle persone, con
particolare attenzione a coloro che soffrono di patologie psicologiche e
psicosomatiche, ai minori in stato di bisogno ed alle loro famiglie.
Per il perseguimento dei propri scopi, anche in sinergia con istituzioni
pubbliche e private, si prevede l'attivazione di: un servizio di consulenza e
orientamento al fine di realizzare centri di aggregazione e promozione
culturale; ricerche-intervento su situazioni problematiche e programmi di
formazione rivolti ad operatori che intervengano nell’ambito del disagio e
dell’isolamento dell’individuo; azioni informative, culturali ed editoriali,
anche mediante Internet.
Art. 3 - Soci
L’Associazione è libera in quanto è formata da tutti coloro che ne condividono gli ideali e le finalità e si dichiarano disposti a perseguirli, nel rispetto del presente Statuto. I Soci che si riconoscono nelle finalità dell’Associazione si distinguono nelle seguenti categorie: fondatori, ordinari, sostenitori ed onorari.
Sono Soci fondatori le persone promotrici dell’Associazione, intervenute nella costituzione o aderenti ed ammesse entro trenta giorni da questa, con apposita deliberazione del Consiglio Direttivo.
Sono Soci ordinari le persone fisiche, ivi compresi i soci fondatori, le Associazioni, le persone giuridiche o altri organismi che aderiscono e versano la quota associativa determinata annualmente dal Consiglio Direttivo. I Soci ordinari si impegnano in modo continuativo a realizzare i fini dell’Associazione attraverso attività di volontariato e/o professionali. Solo i Soci ordinari hanno diritto di voto durante l’Assemblea dei Soci. Essi pertanto hanno il diritto di eleggere il Consiglio Direttivo, il diritto d’informazione e controllo stabilito dalle Leggi e dallo Statuto.
Sono Soci sostenitori le persone fisiche (minori ed adulti), le associazioni, le persone giuridiche o altri organismi che, condividendo le finalità dell’Associazione, la sostengono versando una quota associativa annua il cui ammontare minimo è stabilito ogni anno dal Consiglio.
I Soci onorari sono le persone benemerite che ricevono tale qualifica dal Consiglio di gestione in segno di riconoscenza dell’Associazione.
Art. 4 - Cessazione di appartenenza
Tutti i
soci cessano di appartenere all’Associazione per mancato rinnovo dell’iscrizione,
per recesso, per esclusione o per morte. Il rinnovo dell’iscrizione è
automatico e si realizza in forza del versamento nel fondo comune della quota
associativa annuale. Il
recesso è sempre consentito e si effettua a norma dell’art. 2526 c.c., senza
restituzione della quota associativa.
L’esclusione del socio può essere pronunciata dal Consiglio Direttivo nei
seguenti casi:
nei confronti del socio interdetto o inabilitato;
quando il socio non ottemperi allo statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni assunte dall’Associazione e dal Consiglio Direttivo;
quando il socio arrechi un danno morale o materiale all’Associazione.
L’esclusione non può essere pronunciata senza la preventiva contestazione degli addebiti al socio, il quale avrà facoltà, entro 15 giorni di esporre proprie motivazioni e giustificazioni. La delibera del Consiglio, tanto d’archiviazione che di esclusione, dovrà essere comunicata entro trenta giorni dall’emanazione.
Art. 5 - Sede, materiali e attrezzature
L’Associazione ha sede in Firenze, Via Senese 45\47. Con delibera l’Assemblea dei Soci potrà modificare il luogo della sede, nonché istituire sedi secondarie, operative ed amministrative ovunque lo riterrà opportuno. L’Associazione non può avanzare nessun tipo di diritto di possesso verso i beni immobili, materiali e attrezzature messi a disposizione in comodato gratuito dai Soci o da terzi.
Art. 6 - Risorse economiche
L’associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
- quote associative e contributi dei soci;
- contributi dei privati;
- contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- introiti derivanti da convenzioni;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’associazione a qualunque titolo.
I fondi sono depositati presso l’istituto di credito stabilito dal comitato. Eventuali avanzi di gestione saranno reimpiegati per il perseguimento degli scopi istituzionali.
Art. 7 - Esercizio finanziario
L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Per ciascun esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il rendiconto preventivo e consuntivo, che dovranno essere sottoposti all’approvazione dell’Assemblea rispettivamente entro il mese di dicembre ed il mese di aprile dell’anno successivo.
Art. 8 - Organi
Sono organi dell’Associazione:
l’Assemblea dei Soci;
il Consiglio Direttivo;
il Presidente;
il Comitato scientifico.
Art. 9 - Assemblea dei Soci
L’Assemblea
dei soci ha facoltà di istituire altri organi sociali e di determinarne i
compiti. Tutti i Soci possono partecipare all’Assemblea, ma il diritto di voto
è previsto solo per coloro che sono stati ammessi all’Associazione come Soci
ordinari, in regola con il pagamento delle quote di adesione. Ciascun
socio non può essere portatore di più di tre deleghe.
L’Assemblea
dei Soci si riunisce, in via ordinaria, una volta all’anno, per approvare il
bilancio e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo
ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei Soci
ordinari.
Le
riunioni dell’Assemblea sono convocate dal presidente, con predisposizione
dell’ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni
prima della data fissata, con comunicazione scritta (raccomandata, fax, e-mail
con conferma di lettura).
Per la
validità delle deliberazioni dell’Assemblea è necessaria la presenza, in
prima convocazione, della metà dei Soci ordinari più uno, presenti in proprio
o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione, le delibere
sono valide qualunque sia il numero dei presenti. Le convocazioni, in ogni caso,
non potranno essere effettuate in orario notturno (dalle 22 alle 8).
Le
deliberazioni dell’Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei
presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 18. Il voto è
palese, tranne quello che riguarda le persone.
L’assemblea ha i seguenti compiti:
eleggere o revocare i membri del Consiglio Direttivo;
approvare il rendiconto annuale preventivo e consuntivo;
determinare le linee generali e gli orientamenti dell’Associazione, compresa l’adesione ad altri organismi associativi;
approvare il programma di attività proposto dal comitato;
L’Assemblea è presieduta dal Presidente e, in sua assenza, dal Vice-Presidente. All’inizio dell’Assemblea il Presidente nomina un segretario, il quale redige un verbale, che verrà firmato dal segretario e dal Presidente del Consiglio Direttivo.
Art. 10 - Il Consiglio Direttivo
Il
Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea dei Soci ed è composto da un
minimo di tre ad un massimo di sette componenti. Esso può cooptare altri
membri, in qualità di esperti. Questi ultimi possono esprimersi con solo voto
consultivo.
Il
Consiglio nomina nel suo seno un Presidente, che è anche il Presidente dell’Assemblea
dei Soci, il quale rimane in carica per l’intera durata del Consiglio stesso.
Il Consiglio nomina inoltre al suo interno un Vice-Presidente e un Segretario.
Il
Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente o dal Vicepresidente o
qualora lo richiedano almeno un terzo dei Consiglieri, che le stesse modalità
previste per la convocazione dell’Assemblea.
Il
Consiglio Direttivo delibera validamente se intervengono almeno la metà più
uno dei suoi componenti e a maggioranza dei voti espressi.
Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
eleggere il presidente;
nominare il segretario;
fissare le norme per il funzionamento dell’associazione;
sottoporre all’approvazione dell’Assemblea i rendiconti preventivo e consuntivo annuali;
determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’assemblea, promuovendone e coordinandone l’attività e autorizzandone la spesa;
decretare l’accoglienza, la decadenza e l’esclusione dei soci;
assumere il personale;
ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza;
nominare il componente del collegio arbitrale di spettanza dell’associazione.
Al
Consiglio Direttivo spettano i poteri di amministrazione ordinaria e
straordinaria per il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi i poteri
riservati all’Assemblea dei Soci ordinari. Delibera, inoltre, sull’ammissione,
la decadenza e l’esclusione dei Soci, nonché l’entità delle quote
associative e di eventuali contributi straordinari.
Delle
riunioni del Consiglio viene redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal
Segretario. Il Consiglio ha facoltà di delegare i propri poteri al Presidente o
ad altro membro del Consiglio stesso.
Art. 11 - Il Presidente
Il
Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei propri
componenti. È il legale rappresentante dell’Associazione in ogni evenienza:
ne dirige l’attività; svolge le funzioni delegate dal Consiglio Direttivo;
compie tutti gli atti giuridici che impegnano l’Associazione, quali la stipula
di convenzioni, sottoscrizioni di contratti e compie tutti gli atti relativi all’organizzazione
delle attività sociali.
Il
Presidente convoca e presiede l’Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo.
In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del
comitato, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile. In caso di
assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal
Vicepresidente.
Un mese
prima della scadenza naturale del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente
convoca l’Assemblea dei Soci per la nuova elezione.
Art. 12 - Il Segretario
Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:
provvede alla tenuta ed all’aggiornamento del registro dei soci;
provvede al disbrigo della corrispondenza;
è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al comitato entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al comitato entro il mese di marzo.
provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell’associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del comitato;
coordina eventuali collaboratori che Il Consiglio Direttivo assumerà o incaricherà allo scopo di perseguire le finalità dell’Associazione.
Art. 13 - Il Comitato Scientifico
Il
Comitato Scientifico è organo consultivo dell’associazione ed è composto da
un numero variabile di membri, scelti e nominati dal Consiglio Direttivo tra le
persone fisiche e giuridiche, enti, ed istituzioni italiane e straniere
particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e specchiata
professionalità nelle materie di interesse dell’associazione.
Il
Comitato Scientifico svolge, in collaborazione con il Consiglio Direttivo ed il
Presidente, una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale delle
iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio Direttivo ne
richieda espressamente il parere per definire gli aspetti delle singole
manifestazioni di rilevante importanza.
Il
Comitato Scientifico è presieduto e si riunisce su convocazione del Presidente.
Alle riunioni del Comitato Scientifico partecipa, senza diritto di voto, il
Segretario.
Art. 14- Durata delle cariche
Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.
Art. 15 - Collaboratori
Il Consiglio Direttivo può assumere dipendenti o collaboratori, allo scopo di perseguire le finalità dell’Associazione. A tali dipendenti e collaboratori verranno applicate le norme contrattuali relative alla tipologia dell’incarico.
Art. 16 - Collegio dei revisori
Il Collegio dei Revisori o Revisore Unico è nominato dall’Assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario o se previsto da norma di legge.
Art. 17 - Collegio arbitrale
Qualsiasi
controversia dovesse sorgere per l’interpretazione e l’esecuzione del
presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci oppure tra i soci, deve
essere devoluta alla determinazione inappellabile di un collegio arbitrale
formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno ex bono
ed aequo senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60
giorni dalla nomina.
La loro
determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. Gli
arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o,
in difetto di accordo, dal Giudice di Pace di Firenze, il quale nominerà anche
l’arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.
Art. 18 - Modifica dello Statuto e scioglimento dell’Associazione
L’Assemblea
dei Soci si riunisce in seduta straordinaria, a maggioranza dei 2/3 (due terzi),
per deliberare la modifica del presente Statuto e lo scioglimento anticipato
dell’Associazione.
In caso
di scioglimento l’Assemblea generale nomina uno o più liquidatori: i beni ed
eventuali attivi andranno ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità, salvo
diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 19 - Norme di rinvio
Per quanto non previsto nel presente Statuto si rimanda alla normativa dell’art. 36 e seguenti del Codice Civile e alle altre leggi riguardanti le associazioni che svolgono attività senza fini di lucro e di utilità sociale.
Art. 20 - Norme transitorie
In sede di costituzione dell’Associazione, i Soci fondatori si riconoscono come Assemblea generale e procedono alle nomine e alle determinazioni di competenza della stessa Assemblea, con gli stessi poteri. Qualora l’Assemblea generale richieda il riconoscimento della personalità giuridica, essa ha facoltà di apportare allo Statuto eventuali modifiche che vengano richieste dalla competente Autorità in ordine al riconoscimento stesso.