Quote Associative
Sono Soci ordinari le persone fisiche, ivi compresi i soci fondatori, le Associazioni, le persone giuridiche o altri organismi che aderiscono e versano la quota associativa determinata annualmente dal Consiglio Direttivo. I Soci ordinari si impegnano in modo continuativo a realizzare i fini dell’Associazione attraverso attività di volontariato e/o professionali. Solo i Soci ordinari hanno diritto di voto durante l’Assemblea dei Soci. Essi pertanto hanno il diritto di eleggere il Consiglio Direttivo, il diritto d’informazione e controllo stabilito dalle Leggi e dallo Statuto.
Quota fissata dal Consiglio Direttivo: Euro 100
Sono Soci sostenitori le persone fisiche (minori ed adulti), le associazioni, le persone giuridiche o altri organismi che, condividendo le finalità dell’Associazione, la sostengono versando una quota associativa annua il cui ammontare minimo è stabilito ogni anno dal Consiglio.
Quota fissata dal Consiglio Direttivo: Minimo Euro 150
Le quote sociali possono essere versate direttamente sul c\c dell'associazione:
C/C - Chianti Banca:
IT36T0867302802032000320838
Si ricorda che: sono spese deducibili o detraibili le erogazioni liberali alle Onlus e che la documentazione relativa va conservata in originale per tutto il periodo in cui l'Agenzia delle Entrate ha la facoltà di richiederla.
I documenti validi sono: Bollettino postale, quietanza del bonifico bancario, ricevuta in caso di versamento effettuato con carta di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari.
Legge 14 maggio 2005, n. 80
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 2005 - Supplemento ordinario n. 91
Art.
14.
(ONLUS e terzo settore)
1. Le liberalità in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da enti soggetti all'imposta sul reddito delle società in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, commi 1, 8 e 9, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nonché quelle erogate in favore di associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dall'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e in favore di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del dieci per cento del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui.
2. Costituisce in ogni caso presupposto per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 la tenuta, da parte del soggetto che riceve le erogazioni, di scritture contabili atte a rappresentare con completezza e analiticità le operazioni poste in essere nel periodo di gestione, nonché la redazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, di un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria.
3. Resta ferma la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'articolo 100, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
4. Qualora nella dichiarazione dei redditi del soggetto erogatore delle liberalità siano esposte indebite deduzioni dall'imponibile, operate in violazione dei presupposti di deducibilita' di cui al comma 1, la sanzione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è maggiorata del duecento per cento.
5. Se la deduzione di cui al comma 1 risulta indebita in ragione della riscontrata insussistenza, in capo all'ente beneficiario dell'erogazione, dei caratteri solidaristici e sociali dichiarati in comunicazioni rivolte al pubblico ovvero rappresentati ai soggetti erogatori delle liberalità, l'ente beneficiario e i suoi amministratori sono obbligati in solido con i soggetti erogatori per le maggiori imposte accertate e per le sanzioni applicate.
6. In relazione alle erogazioni effettuate ai sensi del comma 1 la deducibilita' di cui al medesimo comma non può cumularsi con ogni altra agevolazione fiscale prevista a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge.
(omissis)